Emergenza Coronavirus – La gestione del rischio in azienda ed i contributi per la sanificazione, le mascherine, ed i dispositivi di protezione individuale

Nella presente scheda informativa si richiameranno i protocolli che disciplinano le principali misure e precauzioni da adottare negli ambienti lavorativi (aziende e studi professionali) al fine di minimizzare il rischio contagio da Covid19. Successivamente verranno trattate alcune misure agevolative finalizzate a ristorare i soggetti economici delle spese sostenute per sanificazione ambienti e prevenzione del rischio contagio.

Nella trattazione verrà utilizzato, per quanto possibile, un linguaggio semplificato.

Sommario:

1) Misure e precauzioni nei luoghi di lavoro;

2) Credito di imposta sanificazione e dpi;

3) Bando Invitalia “Impresa SIcura

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1) MISURE E PRECAUZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO

Le aziende e gli studi professionali nella fase di ripartenza post lockdown si trovano a dover implementare procedure per la gestione del rischio Covid19 adottando protocolli di sicurezza che permettano di minimizzare i rischi di esposizione al contagio.

A tale fine si segnala che allegati al DPCM del 26 aprile u.s. sono riportate le principali Misure Igienico-sanitarie da adottare (allegato 4), nonché le specifiche Misure per gli esercizi commerciali (allegato 5), e vari Protocolli condivisi per il contenimento della diffusione del COVID19 negli ambienti lavorativi (allegati 6-7-8-9).

La trattazione tecnica di queste tematiche esula dalle nostre specifiche competenze e pertanto ci limitiamo a segnalare la problematica raccomandando a ciascuno di approfondire quanto di interesse per la propria attività anche con l’ausilio di tecnici esperti in sicurezza sui luoghi di lavoro. Per chi fosse sprovvisto di assistenza tecnica specifica la nostra rete professionale potrà fornire a richiesta nominativi di professionisti di comprovata esperienza.

Pur non entrando nello specifico delle prescrizioni tecniche ci preme segnalare che la possibilità di riaprire l’azienda (o lo studio professionale) è in ogni caso subordinata al rispetto delle misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. La mancata attuazione dei protocolli, con conseguente inadeguatezza delle condizioni di sicurezza, potrà determinare la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni richieste. Si fa inoltre rilevare che qualora il lavoratore contragga il Covid-19 durante l’ attività lavorativa la responsabilità potrà ricadere sul datore di lavoro. Potrebbe trattarsi infatti di infortunio sul luogo di lavoro, ex art. 42 comma 2 decreto Cura Italia. Tale circostanza è stata confermata anche dall’INAIL con propria Circolare numero 13 del 3 aprile u.s..

L’attuazione dei protocolli pone a carico del datore di lavoro varie incombenze quali, ad esempio, la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro ed aree comuni e di svago. Si rende inoltre necessaria la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

Il datore di lavoro inoltre deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Se il lavoro impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

E’ del tutto evidente che l’applicazione di dette misure comporta il sostenimento di costi piuttosto elevati. E’ tuttavia possibile ricorrere ad incentivi pubblici a parziale copertura dei costi sostenuti.

Ci si riferisce più nello specifico al Credito di imposta Sanificazione e DPI ed al Bando Invitalia “Impresa Sicura”. Si segnala inoltre che altre misure agevolative sono in fase di approntamento da parte di Regioni e Camere di Commercio.

2) CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE E DPI

Si tratta di un credito di imposta a favore di imprese e professionisti di ammontare pari al 50% delle spese sostenute nell’anno 2020 per:

– la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro;

– l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali ad esempio: mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3; guanti; visiere di protezione e occhiali protettivi; tute di protezione e calzari;

– l’acquisto e l’installazione di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi;

– l’acquisto di detergenti mani e disinfettanti.

Il credito spetta fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun soggetto richiedente. I fondi stanziati nel bilancio dello Stato ammontano a complessivi 50 milioni di euro per l’anno 2020. Si ritiene che tale cifra non sia sufficiente a coprire la mole di domande e pertanto si confida in un cospicuo rifinanziamento con prossimi provvedimenti governativi.

Si segnala altresì che è allo studio del Governo la possibilità di escludere la valenza reddituale del contributo ricevuto (al momento sarebbe tassabile) e la possibilità di estendere la misura anche agli Enti del Terzo settore per le loro attività istituzionali (per le attività commerciali si ritiene possano già accedere al credito di imposta).

Per l’applicazione concreta delle norme in oggetto si dovrà attendere l’emanazione di un apposito decreto ministeriale (decreto MISE di concerto con il MEF).

Il decreto dovrà disciplinare la documentazione richiesta per il beneficio, le modalità di pagamento delle spese, nonchè le altre regole per accedere all’agevolazione (es. se occorrerà una domanda o gli incentivi verranno concessi in automatico ad effettuazione della spesa).

Si prende riserva di tornare sul punto nel momento in cui saranno emanate le norme attuative.

Si suggerisce tuttavia ai Signori Clienti che sostengono spese che potrebbero beneficiare del credito di imposta di richiedere nella fattura una puntuale descrizione degli interventi effettuati e/o dei beni acquistati, provvedendo altresì a pagare le spese stesse con strumenti tracciabili (non in contanti).

Autorevole dottrina ha fatto rilevare che sarebbe opportuno distinguere in fattura le spese di sanificazione ambiente da quelle di semplice pulizia dei locali in quanto solo le spese di sanificazione permetterebbero di accedere al credito di imposta (quelle di semplice pulizia sarebbero escluse). Tale differenziazione impatta anche sul regime IVA applicabile in fattura in quanto le spese di sanificazione vanno fatturate con IVA esposta (in fattura) mentre le spese di pulizia sono assoggettate al regime della cd. “inversione contabile” o reverse charge.

3) BANDO INVITALIA “IMPRESA SICURA

E’ stato recentemente pubblicato anche il bando “Impresa Sicura” gestito da Invitalia, che consente alle imprese di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Possono accedere al bando le sole imprese (esclusi i professionisti), a prescindere dalla loro dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico di appartenenza. E’ necessaria la regolare iscrizione al Registro Imprese, la presenza di una sede stabile in Italia, e l’assenza di procedure di liquidazione e/o concorsuali.

Vengono rimborsate le spese, sostenute nel periodo dal 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda, per acquisto di:

mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;

guanti in lattice, in vinile e in nitrile;

– dispositivi per protezione oculare;

indumenti di protezione, quali tute e/o camici;

– calzari e/o sovrascarpe;

– cuffie e/o copricapi;

– dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;

detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Ai fini dell’accesso al rimborso, le spese devono:

– essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;

con un importo minimo rimborsabile non inferiore ad 500 euro;

– non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.

Quindi chi beneficia del rimborso Invitalia non può beneficiare per le medesime spese del credito di imposta sanificazione (sul punto si attendono comunque chiarimenti).

Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, compresa l’IVA.

Le fatture costituenti acconto sulle forniture di DPI sono ammissibili solo a condizione che l’impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.

Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili nel limite massimo di 500 euro per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di 150.000 euro (l’impresa è tenuta a dichiarare, nella domanda di rimborso, il numero degli addetti a cui è riferibile l’acquisto di DPI).

La procedura per la richiesta del rimborso si articola in 3 fasi:

Fase 1Prenotazione del rimborso. Le imprese interessate devono inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00), attraverso uno sportello informatico dedicato, raggiungibile dalla pagina dedicata all’intervento “Impresa Sicura” della sezione del sito web di Invitalia. Al termine della procedura di prenotazione, l’impresa visualizzerà un messaggio che attesta l’orario di arrivo della prenotazione e il codice identificativo.

Fase 2 – Pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso. Entro 3 giorni dal termine finale per l’invio della prenotazione del rimborso, Invitalia pubblicherà l’elenco di tutte le imprese che hanno inoltrato la prenotazione, in ordine cronologico. Nell’elenco saranno comunicate: le prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso; le prenotazioni risultate non ammissibili.

Fase 3Compilazione e istruttoria delle domande di rimborso. Le imprese la cui prenotazione risulta collocata, nell’elenco di cui alla fase 2, in posizione utile possono compilare ed inviare la domanda di rimborso a partire dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 fino alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020 attraverso la procedura informatica raggiungibile nella pagina dedicata all’intervento “Impresa Sicura” della sezione del sito web di Invitalia.

Entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, Invitalia pubblicherà il provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso, riportante gli obblighi in capo alle imprese ammesse nonché le cause di revoca dei benefici.

Successivamente all’adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, Invitalia procederà all’erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall’impresa nella domanda di rimborso.

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